Assicurazione professionale: CAMICINRETE ha la soluzione

Camicinrete
Ha già pensato alla sua assicurazione professionale?

CAMICINRETE, consapevole dell’importanza del tema assicurativo in campo medico, ha definito un accordo con la Compagnia AM TRUST Europe tramite il broker General Broker Service S.p.A. per la stipula di polizze di Responsabilità Professionale a condizioni competitive, ma non solo!
All’interno della piattaforma sarà presto disponibile una rubrica che ogni medico potrà consultare per porre domande e chiedere chiarimenti: un esperto in materia assicurativa risponderà in maniera veloce ed esaustiva.
 
Servizi e polizze assicurative
  • Il D.L. 138/11, convertito nella legge 148/11, ha introdotto alcune rilevanti novità in merito alle professioni, compresa quella della classe medica, in primo luogo l’obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità professionale: infatti a partire dal 13 agosto 2012 , scadenza prorogata poi al 13 agosto 2014 per la categoria dei medici, è scattata l’obbligatorietà dell’assicurazione di Responsabilità Civile per i professionisti. Non manca quindi molto tempo per mettersi in regola con la legge. Il provvedimento del 4 agosto 2012 chiarisce che l’obbligo della copertura assicurativa non è legato all’iscrizione all’Ordine di appartenenza, ma al semplice esercizio dell’attività professionale: conseguentemente tutti i medici, compresi quelli dipendenti di strutture pubbliche o private, debbono provvedere all’assicurazione entro il prossimo 13 agosto 2014. La legge si caratterizza per una serie di carenze che, insieme a un’offerta del mercato assicurativo scarsa e selettiva, rende difficoltoso per i medici assolvere a tale obbligo. Tra tutte queste carenze ci limitiamo a citarne due particolarmente importanti:

    • la legge, mentre obbliga il professionista a stipulare la polizza di responsabilità civile, non prevede il corrispondente obbligo per le Compagnie di assicurazione di contrarre tale polizza: in pratica un medico potrebbe risultare inadempiente nonostante la sua intenzione ad assolvere al dettato della legge;

    • la legge non prevede l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’Assicuratore: in pratica il medico assicurato potrà essere costretto a difendersi con i propri mezzi dalle pretese del danneggiato non potendo trasferire ex lege il suo contenzioso all’Assicuratore. Speriamo che il Decreto attuativo della legge (di prossima auspicabile emanazione) definisca e chiarisca questi aspetti in coerenza con la legge sull’obbligatorietà della RC Auto, la cui finalità sociale risulta in effetti speculare alla obbligatorietà della RC dei professionisti. Contemporaneamente il decreto dovrà chiarire altri aspetti di notevole importanza:

    • il massimale minimo di garanzia previsto;

    • l’efficacia temporale della garanzia, assunto che molto spesso la richiesta di risarcimento si riferisce a un comportamento dannoso attuato prima della stipula della polizza e pertanto non garantito dalla medesima.
In ogni caso, in considerazione dell’approssimarsi dell’effetto della legge sull’obbligatorietà, è opportuno che ciascun medico che non avesse già provveduto affronti e definisca la questione della sua copertura assicurativa di responsabilità professionale.
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